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L’istituto dell’Amministrazione di sostegno è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge 9 gennaio 2004 n. 6, ed è disciplinato dagli art. 404 e seguenti del Codice Civile. L’art. 404 cc statuisce che: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.[...]