L’istituto dell’Amministrazione di
sostegno è stato introdotto nel nostro ordinamento con la
legge 9 gennaio 2004 n. 6, ed è disciplinato dagli art. 404
e seguenti del Codice Civile. L’art. 404 cc statuisce che:
“La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità,
anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi, può essere assistita da un amministratore di
sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui
questa ha la residenza o il domicilio”. Dalla lettura della
definizione sopra riportata si riscontra la prima grande
innovazione dell’istituto in esame rispetto ai precedenti
sistemi di tutela quali l’Interdizione e l’inabilitazione.
Questi ultimi, infatti, erano volti ad offrire protezione a
soggetti con infermità di mente tale da rendere il soggetto
incapace di provvedere ai propri interessi in modo totale e
permanente, non intermittente o in via transitoria.
L’amministrazione di sostegno, al contrario, si rende idoneo
a garantire assistenza e protezione ad una platea di persone
molto più vasta e con incapacità di gestire attivamente i
propri interessi in maniera parziale e/o per un limitato
periodo di tempo.
L’istituto si pone l’obbiettivo di dare protezione non
solo ai totalmente inabili ma a tutti coloro che trovano
difficoltà effettive nell'accesso della vita organizzata
come a mero titolo esemplificativo: disabili motori,
anziani non autosufficienti, tossico dipendenti.
Ulteriore elemento innovativo dell’istituto in esame è
segnato dalla volontà del legislatore di superare la
rigidità caratterizzante la protezione offerta dal Tutore e
dal Curatore che, in sostanza, hanno il compito di
sostituirsi completamente al soggetto tutelato il quale
rimane privo di capacità residue. Si assiste infatti ad un
cambio di prospettiva del legislatore, volto a creare una
misura non più tendenzialmente paralizzante e stigmatizzate
della persona incapace ma, al contrario, una protezione
attiva e promotrice delle capacità residue del beneficiario.
L’amministrazione di sostegno, infatti, si propone di essere
una protezione non solo attiva ma anche estremamente
flessibile, così da poter attivare una risposta protettiva
che si conformi alle esigenze specifiche di ciascun soggetto
beneficiario in modo da plasmarsi sul grado di protezione
richiesto dal beneficiario.
L’istituto in oggetto persegue quindi il fine di rendere
illegittima ogni azione sproporzionata, eccessiva ed
inadeguata di limitazione delle capacità del soggetto
beneficiario di protezione, ponendo maggiore attenzione alla
persona, la quale diventa l’epicentro di un sistema di
garanzie costituzionali,volte a tutelare la dignità e
l'uguaglianza, limitandosi a rimuovere solo gli ostacoli che
ne impediscono il pieno sviluppo.
Coerentemente con la volontà di porre la persona al centro
della protezione e non solo i suoi interessi economici,
viene perseguito un fine ambizioso, quale la creazione di un
progetto di vita individualizzato per cui, non solo le
scelte effettuate per conto del disabile sono realizzate in
esclusivo interesse di quest’ultimo, ma sono altresì
calibrate e personalizzate così da essere un’aggiunta e non
una limitazione per lo stesso
In altri termini, fulcro della protezione è la
valorizzazione e promozione del benessere fisico,
psichico e morale del beneficiario , è un vestito
giuridico ad hoc per quel caso specifico in quel momento
specifico con caratteristiche tali da poter
ampliarsi/ridursi o revocare con successivo decreto del
Giudice qualora si presentasse una modifica delle
condizioni che ne avevano portato all’ apertura.
Il beneficiario non acquista direttamente lo status di
incapace e per tale ragione non viene privato in toto della
capacità di agire, ma riceve un sostegno per lo svolgimento
di quegli atti per il quale è stato determinato dal Giudice
la sua incapacità di agire. Il beneficiario
quindi non vede una limitazione delle sue capacità,
mantenendola intatta per tutti gli atti per il quale il
decreto non prevede alcuna limitazione e rimanendo comunque
necessarie anche per quegli atti per i quali il giudice ha
indicato la necessità di un sostegno, essendo la volontà del
soggetto disabile integrata con quella dell'amministratore.
A mio avviso l’aspetto innovativo più significativo della
figura dell’amministratore di sostegno, sussiste proprio
nella possibilità del Giudice tutelare di poter adeguare
l'oggetto del sostegno alla corrispondente impossibilità ed
alle esigenze del caso concreto. Il Giudice ha la
possibilità di dare vita ad un decreto dal contenuto
limitato, nel caso di un'impossibilità parziale ovvero un
decreto dal contenuto più esteso se l'impossibilità è più
ampia e tendenzialmente permanente.
L’introduzione dell’istituto ha segnato un cambiamento
di prospettiva negli istituti di tutela delle persone
con disabilità: la capacità è la regola e l'incapacità
l'eccezione.
Possiamo quindi concludere dicendo che l’Amministratore di
sostegno è una sorta di coadiutore della persona con
difficoltà in totale contrapposizione con l’immagine del
sostituto dell’incapace che identifica il curatore ed il
tutore.
Grazie ai cambiamenti di
prospettiva e obbiettivi perseguiti dal legislatore, così
come esaminate nel capitolo precedente, l’istituto
dell’amministrazione di sostegno, si presta ad essere
richiesto da tutte quelle persone che trovano
difficoltà effettive nell'accesso della vita
organizzata.
possono beneficiare di tale istituto di protezione le
persone impossibilitate a svolgere i compiti della vita
comune quali, a titolo esemplificativo, andare in banca,
mantenere i contatti con l'assicurazione, fare le volture
per l'acqua, gas e luce, partecipare all'assemblea di
condominio, pagare le tasse, accettare coscientemente
un'eredità, fare una transazione, stipulare un contratto,
prestare il consenso informato ovvero semplicemente incapace
a sviluppare un proprio progetto di vita.
Trattandosi di una protezione volontariamente attiva
incentrata su un sostegno per la quotidianità e le
problematiche ad esso correlate, si presta ad offrire
assistenza ad un’amplia platea di beneficiari: dalla persona
affetta da infermità fisica e/o psichica alla persona
affetta solo da una menomazione che comporta una parziale
incapacità. I beneficiari della nuova normativa possono
essere non solo gli infermi di mente ma chiunque
si trovi in condizioni di fragilità.
La flessibilità dell’istituto in esame non permette di
produrre un elenco esaustivo delle persone che ne possono
beneficiare, ma a solo titolo esemplificativo si possono
citare: i disabili motori, i malati gravi non psichici,
soggetti colpiti da ictus, lungo degenti o pazienti
terminali, soggetti in coma,con difficoltà nel gestire un
patrimonio di ingente quantità,ma anche anziani non
autosufficienti, soggetti affetti da Alzheimer, depressi,
non vedenti, giocatori d'azzardo patologici, tossico
dipendenti, anziani affetti da demenza senile ecc. ecc.
Il ricorso per la nomina di un
amministratore di sostegno, viene depositato presso
l’ufficio del Giudice tutelare del Tribunale del luogo di
residenza o domicilio del potenziale beneficiario della
misura.
Possono proporre ricorso: il beneficiario della misura, il
coniuge, l’unito civilmente, persone stabilmente conviventi,
i parenti entro il 4 grado, gli affini entro il secondo
grado oltre, al pubblico ministero, tutore, curatore ed i
servizi sociali che hanno in cura il soggetto bisognoso di
sostegno.
I ricorrenti e lo stesso beneficiario possono esprimere una
preferenza circa la persona più idonea a ricoprire
l’incarico. Nel caso di assenza di un famigliare o di una
persona vicina per vincoli affettivi, che voglia e/o possa
svolgere la funzione di amministratore di sostegno ovvero,
in caso di conflitto tra i ricorrenti ed i famigliari circa
il nominativo da indicare, il Giudice Tutelare avrà la
possibilità di nominare un Avvocato iscritto alle liste.
Il decreto di nomina conterrà oltre alla generalità del
beneficiario e dell'amministratore nominato, anche la durata
dell'incarico, l'oggetto dell'incarico, gli atti che
l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per
conto dell'amministrato e gli atti che il beneficiario può
compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di
sostegno, i limiti di spesa da sostenere, la periodicità con
cui l'amministratore deve riferire al giudice circa
l'attività svolta e le condizioni di vita personale e
sociali del beneficiario ecc.
Proprio nel contenuto del decreto di apertura si rinviene il
lato innovativo, come sopra esposto del istituto in oggetto,
infatti solo con l’introduzione del presente istituto il
Giudice tutelare gode di un così ampio potere discrezionale
nel determinare l'oggetto dell'incarico ed i poteri
dell'amministratore, adattando il decreto alle
esigenze di protezione dei singoli ed attuando in modo
assoluto il principio di gradualità delle misure di
protezione e della non incidenza sulle capacità della
persona conservandone il più possibile le capacità
residue.
Fondamentale importanza è sottolineare che l’amministratore
di sostegno non riceverà alcun compenso per l’attività
prestata ma avrà diritto ad un equo indennizzo determinato a
carico del beneficiario.
Ogni qualvolta l’Amministratore di sostegno debba svolgere
attività in contrasto con l’amministrato oppure debba
svolgere atti di straordinaria amministrazione,dovrà
riferirsi al Giudice tutelare al fine di ottenere
l’autorizzazione ad agire. viene comunque sempre sottoposto
all’obbligo di vigilanza da parte del autorità giudiziaria
dovendo, a tal fine, depositare rendicontazione annuale
dell’attività svolta.
L’Amministratore di sostegno, in caso di attività poste in
essere in violazione dei propri doveri risponderà nei
confronti dell’amministrato dei danni ad esso arrecati.